STATUTO

dell’Organizzazione di volontariato

“Società Storica Cremonese – ODV” codice fiscale 93024180197

Art. 1 - Costituzione e Sede

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  1. E’ costituito in Cremona l’ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato “Società Storica Cremonese – OdV”.
  2. L’Organizzazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. n. 117/2017.
  3. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono I’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Organizzazione stessa.
  4. La durata dell’Organizzazione è illimitata.
  5. L’Associazione ha sede legate nel Comune di Cremona, viale Trento e Trieste 140. I l Consiglio Direttivo, con una sua delibera, può trasferire la sede sociale nell’ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione.

Art. 2 - Finalità

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  1. L’Associazione non persegue fini di lucro né diretto né indiretto, ed opera mediante le prestazioni dirette, personali e gratuite dei propri aderenti nel settore Culturale per il perseguimento di scopi di solidarietà sociale.
  2. L’Associazione denominata “Società Storica Cremonese ODV’I in conformità all’atto di costituzione e agli scopi sociali intende perseguire le seguenti finalità:
  • promuovere gli studi di storia cremonese con iniziative culturali e progetti di ricerca;
  • la pubblicazione di un Bollettino storico e di qualsiasi altra pubblicazione che valorizzi il lavoro di ricerca;
  • porsi come riferimento culturale e operativo per gli appassionati cultori del settore e collaborare con enti e associazioni aventi fini analoghi.
  1. L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale rappresentate da:
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art 5 D.lgs 117/2017;
  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art 5 D.lgs 117/2017.
  1. ln particolare l’Associazione si propone di:
  • organizzare conferenze, lezioni, incontri e dibattiti;
  • organizzare in proprio o in collaborazione con altri enti mostre e manifestazioni che valorizzino il patrimonio locale;
  • curare la pubblicazione di ricerche.

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale mediante le prestazioni dirette, personali e gratuite dei propri aderenti.

  1. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. ln ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.
  2. Cattività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  3. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea.
  4. L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
  5. L’Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle produttive marginali.

Art. 3 - I Soci

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  1. Sono aderenti all’Associazione coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.
  2. Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita la potestà genitoriale o da un tutore legale. I l diritto di voto del socio minorenne è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o dal suo tutore Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.
  3. La domanda di ammissione dovrà contenere:

l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;  la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

  1. L’ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
  2. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all’interessato.
  3. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
  4. Il Consiglio Direttivo può nominare ‘Soci Onorari’ quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa; i ‘Soci Onorari’ acquisiscono la qualifica di socio solo successivamente all’accettazione della loro nomina.
  5. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione stessa.
  6. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere I ladesione di persone giuridiche, nella forma di Enti di terzo settore o no profit, purché in prevalenza ODV, nella persona del legale rappresentante o da un suo delegato.
  7. E’esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
  8. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
  9. L’Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle “pari opportunita tra uomo e donna.
  10. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.

Art. 4 - Perdita della qualifica di socio

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  1. La qualifica di socio si perde per:
  • decesso;
  • mancato pagamento della quota associativa;
  • dimissioni volontarie;
  • esclusione o radiazione per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell’Associazione.
  1. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti, il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni della presentazione del ricorso.
  2. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

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  1. I Soci sono tenuti a:
    • osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali; versare la quota associativa stabilita annualmente; svolgere le attività preventivamente concordate;  mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
  2. I Soci hanno il diritto di:
    • frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa; partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e votare direttamente o per delega (massimo una); partecipare alle attività promosse dall’Associazione ed usufruire di tutti i servizi;  conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;  accedere agli atti e ai registri dell’Associazione;  dare le dimissioni in qualsiasi momento;  proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;  discutere e approvare i rendiconti economici;  eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Art. 6 - Gli Organi dell'Associazione

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  1. Sono Organi dell’Associazione:
    1. l’Assemblea dei Soci;
    2. il Consiglio Direttivo;
    3. il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti con votazione dell’Assemblea dei soci il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Revisori dei Conti.

L’Organo di Garanzia e il Revisore legale dei conti nei casi previsti da norma.

  1. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 anni.

Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta solamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo per la generalità dei soci.

Art. 7 - L'Assemblea del Soci

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  1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
  2. L’Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
  3. Le riunioni dell’Assemblea sono convocate a cura del Presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno da esporsi presso la sede dell’Associazione e da comunicare ad ogni socio almeno 15 giorni prima.
  4. L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. La convocazione può awenire anche su richiesta motivata di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno il 10% degli associati.
  5. L’assemblea ordinaria è convocata per:
  •  discussione e approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’esercizio successivo;
  • discussione e approvazione della relazione sull’attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell’esercizio precedente;
  • resame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
  1. Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
  • eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo o degli altri organi previsti;
  • eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i Componenti dell’Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  • deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
  • ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza;
  • fissare I’ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
  • deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
  • approvare gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio.
  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.
  2. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
  3. ln prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. ln seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti.
  4. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.
  5. L’Assemblea delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti.
  6. L’Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell tAtto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione stessa. ln questi casi si applicano le maggioranze previste agli Artt. 17 e 18 del presente Statuto.

    Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

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    1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione
    2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
    3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
    4. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili; è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 15 membri effettivi, eletti tra i Soci dall’Assemblea ordinaria. L’Assemblea prima dell’elezione procederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.
    5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, e chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
    6. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

    La carica di Segretario e quella di Tesoriere possono essere svolte dalla medesima persona.

    1. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
    2. Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei consiglieri;
    3. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
    4. Alle riunioni possono essere invitati altri soci o esperti esterni che intervengono con voto consultivo. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente.
    5. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
    6. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
    • svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;
    • esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;  formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
    • eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
    • sottoporre all’Approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine di dicembre e comunque congiuntamente al bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile;
    • accogliere o respingere le domande di adesione di aspiranti aderenti;
    • deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;  istituire gruppi o sezioni di lavoro tra i soci;
    • decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
    • predisporre eventuali regolamenti interni.
    1. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l’Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
    2. In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti dovranno convocare senza indugio l’Assemblea per procedere a nuove elezioni.
    3. Il Consiglio direttivo può delegare l’ordinaria amministrazione a un Comitato Esecutivo le cui riunioni devono essere verbalizzate nell’apposito registro.

    Art. 9 - Il Presidente

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    1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere rieletto.
    2. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
    3. Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano I’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
    4. E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
    5. E’ autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
    6. Nomina avvocati.
    7. ln caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

    Art. 10 - Il Segretario

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    1. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.
    2. Tiene aggiornato I’elenco dei Soci e cura i rapporti con i soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

    Art. 11 - Il Tesoriere

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    1. Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

    Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

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    1. L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
    2. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
    3. Il Collegio:
    • elegge tra i suoi componenti il Presidente;  
    • esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;  
    • agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;  
    • può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;  
    • riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro dei Revisori dei Conti.

    Art. 13 - Il Collegio del Garanti

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    1. L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.
    2. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
    3. Il Collegio:
    • ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e I’associazione o i suoi organi, tra membri degli organi e tra gli organi stessi;  
    • giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

    Art. 14 - Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti

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    1. L’Assemblea nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00
    • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: euro 220.000,00
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità
    1. La composizione e le funzioni dell’Organo di Controllo sono quelle determinate dall’art. 30 del D.lgs. 117/2017.
    2. L’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00
    • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: euro 2.200.000,00
    • dipendenti occupati in media durante I’esercizio: 12 unità

    Art. 15 - II Patrimonio sociale

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    1. patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
    •  beni mobili e immobili di proprietà, dell’Associazione;
    • i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
    • contributi, erogazioni e lasciti diversi;
    • fondo di riserva.
    1. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
    •  proventi derivanti dal proprio patrimonio;
    • contributi di privati;
    • contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
    • rimborsi derivanti da convenzioni;
    • quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
    • ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.
    1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

    Art. 16 - Il Bilancio

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    1. L’esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

    Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

    1. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3° comma, del D.lgs. 117/2017 qualora emanato.
    2. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
    3. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile.
    4. I l bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3° comma, del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere I’ammontare della quota sociale annua.
    5. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’Associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
    6. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile.
    7. E’ fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione.
    8. Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei Soci.
    9. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali.

    Art. 17 - Modifiche dello Statuto

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    1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

    Lo Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell’Assemblea: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 3/4 dei soci, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 3/5 dei soci; la delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

    Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione

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    1. La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati. Contestualmente l’Assemblea deve nominare il liquidatore.
    2. ln caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, secondo le disposizioni ad altro ente del terzo settore individuato dall’Assemblea. Nel caso l’Assemblea non individui Pente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.

    Art. 19 - Disposizioni finali

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    I. Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridici.